Art. 38.
                      Disposizioni transitorie
  1.   Gli   adempimenti   tecnico   operativi   sono   regolati  con
provvedimento  del  Direttore  generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati,  secondo  le regole procedurali stabilite nel presente
decreto.
  2. L'attivazione della BDA e' preceduta da un decreto dirigenziale,
emesso d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e
dal  Direttore  generale per i sistemi informativi automatizzati, che
accerta la installazione e la idoneita' dello strumento elettronico e
del  sistema  di  autorizzazione,  unitamente  alla funzionalita' dei
servizi di comunicazione.