Art. 38. Disposizioni transitorie 1. Gli adempimenti tecnico operativi sono regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, secondo le regole procedurali stabilite nel presente decreto. 2. L'attivazione della BDA e' preceduta da un decreto dirigenziale, emesso d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che accerta la installazione e la idoneita' dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione.