Art. 39. Adeguamento delle regole procedurali 1. Le regole procedurali stabilite dal presente decreto sono adeguate con cadenza almeno triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di assicurarne la corrispondenza con le necessita' organizzative e con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Roma, 14 luglio 2004 Il Ministro: Castelli