Art. 39.
                Adeguamento delle regole procedurali
  1.  Le  regole  procedurali  stabilite  dal  presente  decreto sono
adeguate  con  cadenza  almeno  triennale  a  decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto al fine di assicurarne la
corrispondenza  con  le  necessita'  organizzative e con l'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
    Roma, 14 luglio 2004
                                                Il Ministro: Castelli