Art. 4. Gestore centrale dell'accesso 1. Presso il Ministero della giustizia e' attivato, quale sistema di autorizzazione, il gestore centrale dell'accesso. 2. Il gestore centrale dell'accesso e' il punto unico di interazione a livello nazionale tra la BDA ed i soggetti abilitati. 3. Tutti i soggetti abilitati accedono alla BDA attraverso la RUG. 4. Il gestore centrale dell'accesso provvede all'autenticazione informatica dei soggetti abilitati interni e attiva i corrispondenti livelli di visibilita' e operativita' sulla base dei profili di autorizzazione. 5. Gli utenti abilitati esterni accedono al gestore centrale dell'accesso solo per tramite di soggetti abilitati interni.