Art. 4.
                    Gestore centrale dell'accesso
  1.  Presso  il Ministero della giustizia e' attivato, quale sistema
di autorizzazione, il gestore centrale dell'accesso.
  2.   Il   gestore  centrale  dell'accesso  e'  il  punto  unico  di
interazione a livello nazionale tra la BDA ed i soggetti abilitati.
  3. Tutti i soggetti abilitati accedono alla BDA attraverso la RUG.
  4.  Il  gestore  centrale  dell'accesso provvede all'autenticazione
informatica  dei soggetti abilitati interni e attiva i corrispondenti
livelli  di  visibilita'  e  operativita'  sulla  base dei profili di
autorizzazione.
  5.  Gli  utenti  abilitati  esterni  accedono  al  gestore centrale
dell'accesso solo per tramite di soggetti abilitati interni.