Art. 5.
                        Punti di trasmissione
  1.  Presso ogni UGM che alimenta automaticamente la BDA e' attivato
un punto di trasmissione.
  2.  Il  punto  di  trasmissione  e'  costituito  da  un certificato
digitale  e  da  un  programma  per  elaboratore  che  provvede  alla
trasmissione telematica dei dati verso la BDA secondo le norme di cui
al capo VI.