Art. 5. Punti di trasmissione 1. Presso ogni UGM che alimenta automaticamente la BDA e' attivato un punto di trasmissione. 2. Il punto di trasmissione e' costituito da un certificato digitale e da un programma per elaboratore che provvede alla trasmissione telematica dei dati verso la BDA secondo le norme di cui al capo VI.