Art. 6.
                     Punto centrale di ricezione
  1.  Presso  il  Ministero  della  giustizia  e'  attivato  il punto
centrale di ricezione.
  2.  Il  punto  centrale  di  ricezione e' unico e interagisce con i
punti di trasmissione attivati a livello nazionale.
  3. Il punto centrale di ricezione e' costituito da un programma per
elaboratore   che  provvede  alla  ricezione  telematica  dei  plichi
informativi dai vari punti di trasmissione secondo le norme di cui al
capo VII.