Art. 6. Punto centrale di ricezione 1. Presso il Ministero della giustizia e' attivato il punto centrale di ricezione. 2. Il punto centrale di ricezione e' unico e interagisce con i punti di trasmissione attivati a livello nazionale. 3. Il punto centrale di ricezione e' costituito da un programma per elaboratore che provvede alla ricezione telematica dei plichi informativi dai vari punti di trasmissione secondo le norme di cui al capo VII.