Art. 7. Funzionalita' del gestore centrale dell'accesso 1. Il gestore centrale dell'accesso rende accessibili i servizi di autenticazione informatica e consultazione della BDA. 2. Il gestore centrale dell'accesso rende accessibile un servizio di inserimento delle informazioni nel sistema informativo della BDA per tutti gli UGM per i quali non e' possibile istituire un punto di trasmissione. 3. Il gestore centrale dell'accesso, tramite il proprio archivio di utenza, determina i profili di autorizzazione di cui all'art. 13 per il soggetto abilitato che ha richiesto i servizi di consultazione e/o inserimento, e li fornisce entro tali limiti. 4. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di consultazione una attestazione temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonche' l'identificazione del soggetto abilitato che e' stato autenticato. 5. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di inserimento diretto delle informazioni nella BDA una attestazione temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonche' l'identificazione del soggetto abilitato che e' stato autenticato. 6. Il gestore centrale dell'accesso associa ad ogni operazione effettuata, sia durante la consultazione che durante l'inserimento diretto delle informazioni nella BDA, una attestazione temporale con data ed ora, dettaglio dell'operazione, nonche' l'identificazione del soggetto abilitato che e' stato autenticato.