Art. 7.
           Funzionalita' del gestore centrale dell'accesso
  1.  Il gestore centrale dell'accesso rende accessibili i servizi di
autenticazione informatica e consultazione della BDA.
  2.  Il  gestore centrale dell'accesso rende accessibile un servizio
di  inserimento  delle informazioni nel sistema informativo della BDA
per  tutti gli UGM per i quali non e' possibile istituire un punto di
trasmissione.
  3. Il gestore centrale dell'accesso, tramite il proprio archivio di
utenza,  determina i profili di autorizzazione di cui all'art. 13 per
il soggetto abilitato che ha richiesto i servizi di consultazione e/o
inserimento, e li fornisce entro tali limiti.
  4.  Il  gestore  centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di
consultazione  una  attestazione temporale con data ed ora di avvio e
chiusura  della  sessione,  nonche'  l'identificazione  del  soggetto
abilitato che e' stato autenticato.
  5.  Il  gestore  centrale dell'accesso associa ad ogni richiesta di
inserimento  diretto  delle  informazioni  nella BDA una attestazione
temporale con data ed ora di avvio e chiusura della sessione, nonche'
l'identificazione del soggetto abilitato che e' stato autenticato.
  6.  Il  gestore  centrale  dell'accesso  associa ad ogni operazione
effettuata,  sia  durante  la consultazione che durante l'inserimento
diretto  delle informazioni nella BDA, una attestazione temporale con
data ed ora, dettaglio dell'operazione, nonche' l'identificazione del
soggetto abilitato che e' stato autenticato.