Art. 8.
               Funzionalita' del punto di trasmissione
  1. Il servizio di trasmissione telematica dei plichi informativi e'
garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate in
ciascun punto di trasmissione attivato sul territorio.
  2.  Il  punto  di trasmissione e' connesso telematicamente al punto
centrale di ricezione tramite la RUG.
  3.  Il  punto  di  trasmissione  predispone  i  plichi  informativi
costituiti  dal  certificato  di  digitale e dall'insieme dei dati di
interesse per la BDA.
  4.  In  caso  di  mancata  conferma  da parte del punto centrale di
ricezione,   il   punto   di   trasmissione  provvede  ad  una  nuova
trasmissione del plico informativo.
  5.  In  caso  di  ripudio, il punto di trasmissione provvede ad una
nuova predisposizione e alla ri-trasmissione del plico informativo.
  6.  Il  punto di trasmissione fornisce un servizio di archiviazione
di  tutti  i plichi informativi inviati e delle relative attestazioni
temporali.