Art. 8. Funzionalita' del punto di trasmissione 1. Il servizio di trasmissione telematica dei plichi informativi e' garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate in ciascun punto di trasmissione attivato sul territorio. 2. Il punto di trasmissione e' connesso telematicamente al punto centrale di ricezione tramite la RUG. 3. Il punto di trasmissione predispone i plichi informativi costituiti dal certificato di digitale e dall'insieme dei dati di interesse per la BDA. 4. In caso di mancata conferma da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione provvede ad una nuova trasmissione del plico informativo. 5. In caso di ripudio, il punto di trasmissione provvede ad una nuova predisposizione e alla ri-trasmissione del plico informativo. 6. Il punto di trasmissione fornisce un servizio di archiviazione di tutti i plichi informativi inviati e delle relative attestazioni temporali.