Art. 9.
            Funzionalita' del punto centrale di ricezione
  1.  Il  servizio  di ricezione telematica dei plichi informativi e'
garantito  dagli  strumenti  elettronici e dalle procedure utilizzate
nel punto centrale di ricezione.
  2.  Il  punto centrale di ricezione e' connesso telematicamente con
ciascun punto di trasmissione tramite la RUG.
  3.  Il  punto  centrale  di  ricezione,  appena  ricevuto  un plico
informativo, invia una conferma di ricezione al punto di trasmissione
mittente.
  4.  Il  punto  centrale  di  ricezione,  qualora  riceva  un  plico
informativo  incompleto,  invia  al punto di trasmissione mittente un
messaggio   di   ripudio   contenente  l'indicazione  degli  elementi
mancanti.
  5.   Il  punto  centrale  di  ricezione  fornisce  un  servizio  di
archiviazione   di  tutti  i  plichi  informativi  e  delle  relative
attestazioni temporali.