Art. 9. Funzionalita' del punto centrale di ricezione 1. Il servizio di ricezione telematica dei plichi informativi e' garantito dagli strumenti elettronici e dalle procedure utilizzate nel punto centrale di ricezione. 2. Il punto centrale di ricezione e' connesso telematicamente con ciascun punto di trasmissione tramite la RUG. 3. Il punto centrale di ricezione, appena ricevuto un plico informativo, invia una conferma di ricezione al punto di trasmissione mittente. 4. Il punto centrale di ricezione, qualora riceva un plico informativo incompleto, invia al punto di trasmissione mittente un messaggio di ripudio contenente l'indicazione degli elementi mancanti. 5. Il punto centrale di ricezione fornisce un servizio di archiviazione di tutti i plichi informativi e delle relative attestazioni temporali.