Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritti nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato e composti, nell'ambito aziendale dalle seguenti varieta' di olivo: Carolea e Dolce di Rossano da sole o congiuntamente in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varieta', da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 40%, tra le quali: Tonda di Strongoli, Borgese, Pennulara, Napoletana, San Benedetto, Nocellara Messinese, Nocellara del Belice, Coratina, Leccino e Frantoio. In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 6.