Art. 2.
                          Varieta' di olivo
    La  denominazione  di origine protetta «Marchesato di Crotone» e'
riservata   all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  olive
prodotte  negli  oliveti delle aziende ricadenti nei territori di cui
all'art.  3, iscritti nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo
di  controllo  designato  e  composti,  nell'ambito  aziendale  dalle
seguenti  varieta'  di  olivo:  Carolea  e Dolce di Rossano da sole o
congiuntamente in misura non inferiore al 60%.
    Possono  concorrere  altre varieta', da sole o congiuntamente, in
misura  non  superiore  al  40%,  tra  le  quali: Tonda di Strongoli,
Borgese,  Pennulara,  Napoletana, San Benedetto, Nocellara Messinese,
Nocellara del Belice, Coratina, Leccino e Frantoio.
    In   ogni   caso   le   percentuali   devono   garantire  che  le
caratteristiche  chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di
oliva   «Marchesato  di  Crotone»  D.O.P.  risultino  omogenee,  come
riportato all'art. 6.