Art. 6.
                     Modalita' di oleificazione
    1.  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione  di  origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
    2.  Le  olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, raccolte
secondo  le  modalita'  definite  all'art.  5,  comma 3, e deposte su
cassette  forate  o  su  bancali altrettanto forati in strato sottile
(max   40  cm)  e  trasportati  con  immediatezza  agli  impianti  di
lavorazione,  potranno  sostare  per  un massimo di 48 ore dalla fine
delle  operazioni  di  raccolta fino alla molitura, in locali freschi
asciutti e ben aerati.
    3.   Per   l'estrazione   dell'olio   extravergine   di  oliva  a
denominazione  di  origine  protetta  di cui all'art. 1, sono ammessi
solo  i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di
oli   senza  alcuna  alterazione  delle  caratteristiche  qualitative
contenute nel frutto.
    La  frangitura  delle  olive  potra'  essere  effettuata  sia con
sistemi  discontinui (molazze) sia continui (frangitori a martelli, a
disco ecc.).
    Il  tempo  di  gramolatura  della  pasta non dovra' superare i 30
minuti in impianti che prevedono la successiva pressione della pasta,
nei sistemi centrifughi non dovra' essere superiore a 60 minuti.
    La   temperatura  della  pasta  nella  gramola,  in  entrambe  le
tipologie, non dovra' essere superiore a 30-32°C.
    Tale  limite  sara'  rilevabile  dal termostato posizionato sulla
gramola.
    Durante  le  operazioni  di  trasformazione  delle  olive  non e'
consentito  l'utilizzo  di  prodotti  ad  azione chimica o biochimica
(enzimi)  o  meccanica  (talco);  non  e'  consentito  il  metodo  di
trasformazione noto con il termine «ripasso».
    4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione
dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta
di  cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto
presso   l'organismo  di  controllo,  quali  frantoi  abilitati  alla
trasformazione   di   olive  destinate  alla  produzione  di  olio  a
denominazione  di  origine  protetta.  I  frantoi  che  aderiscono al
presente  disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici,
effettuati dai tecnici e/o personale dell'organismo di controllo.
    5.  Gli  impianti  di  confezionamento  dell'olio extravergine di
oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono
essere  iscritti  nell'apposito  elenco  tenuto presso l'organismo di
controllo,  quali  imbottigliatori  abilitati al confezionamento. Gli
impianti di imbottigliamento che aderiscono al presente disciplinare,
devono  assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici
e/o personale dell'Organismo di controllo.
    6.  Le  operazioni  di  oleificazione e confezionamento dell'olio
extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui
all'art.  1  devono avvenire nell'ambito dell'area D.O.P., al fine di
garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto.
    7.  Gli  esami  chimico-fisici  ed  organolettici dovranno essere
effettuati  secondo  le  metodiche  di  cui al reg. C.E. n. 2568/91 e
successive  modifiche  ed integrazioni. All'atto del confezionamento,
l'olio  extravergine  di  oliva  D.O.P.  «Marchesato di Crotone» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: da verde a giallo oro;
      odore: fruttato medio o leggero di oliva;
      sapore: di oliva con possibili sensazioni di amaro e piccante;
      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
      numero di perossidi < o = 12;
      polifenoli totali > o = 100 ppm;
      acido oleico > o = 70%;
      K 232 < o = 2,0;
      K 270 < o = 0,2;
      punteggio al Panel Test ( ) 6,5;
      mediana dei difetti: Md = 0;
      mediana del fruttato: Mf > 0.
    8.   Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono  essere
conformi alla attuale normativa UE.
    9.   L'olio  prodotto  deve  essere  conservato,  nella  fase  di
stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e
mantenuti   a   temperatura  massima  non  superiore  ai  15  °C.  La
temperatura  minima  di conservazione deve evitare la separazione dei
diversi costituenti dell'olio.