Art. 6. Modalita' di oleificazione 1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3. 2. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, raccolte secondo le modalita' definite all'art. 5, comma 3, e deposte su cassette forate o su bancali altrettanto forati in strato sottile (max 40 cm) e trasportati con immediatezza agli impianti di lavorazione, potranno sostare per un massimo di 48 ore dalla fine delle operazioni di raccolta fino alla molitura, in locali freschi asciutti e ben aerati. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, sono ammessi solo i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. La frangitura delle olive potra' essere effettuata sia con sistemi discontinui (molazze) sia continui (frangitori a martelli, a disco ecc.). Il tempo di gramolatura della pasta non dovra' superare i 30 minuti in impianti che prevedono la successiva pressione della pasta, nei sistemi centrifughi non dovra' essere superiore a 60 minuti. La temperatura della pasta nella gramola, in entrambe le tipologie, non dovra' essere superiore a 30-32°C. Tale limite sara' rilevabile dal termostato posizionato sulla gramola. Durante le operazioni di trasformazione delle olive non e' consentito l'utilizzo di prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco); non e' consentito il metodo di trasformazione noto con il termine «ripasso». 4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta. I frantoi che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'organismo di controllo. 5. Gli impianti di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali imbottigliatori abilitati al confezionamento. Gli impianti di imbottigliamento che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'Organismo di controllo. 6. Le operazioni di oleificazione e confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dell'area D.O.P., al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto. 7. Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni. All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Marchesato di Crotone» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da verde a giallo oro; odore: fruttato medio o leggero di oliva; sapore: di oliva con possibili sensazioni di amaro e piccante; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; numero di perossidi < o = 12; polifenoli totali > o = 100 ppm; acido oleico > o = 70%; K 232 < o = 2,0; K 270 < o = 0,2; punteggio al Panel Test ( ) 6,5; mediana dei difetti: Md = 0; mediana del fruttato: Mf > 0. 8. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE. 9. L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15 °C. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.