Art. 2. 1. Nell'ambito di ciascuna provincia e con riferimento alle avversita' singole o combinate per la stipula di polizze monorischio, pluririschio e multirischio, le aree omogenee sono individuate nei territori agricoli dei comuni elencati a fianco di ciascuna coltura e tipologia di struttura, come riportato nelle allegate schede, elaborate dal Ministero, che fanno parte integrante del presente decreto.