Art. 2.

    1.  Nell'ambito  di  ciascuna  provincia  e  con riferimento alle
avversita' singole o combinate per la stipula di polizze monorischio,
pluririschio  e  multirischio,  le aree omogenee sono individuate nei
territori agricoli dei comuni elencati a fianco di ciascuna coltura e
tipologia   di  struttura,  come  riportato  nelle  allegate  schede,
elaborate  dal  Ministero,  che  fanno  parte integrante del presente
decreto.