Art. 3. 1. Le polizze sperimentali multirischio sulle rese possono essere sottoscritte in tutte le aree individuate con il presente decreto, ovvero anche in aree diverse. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico sui premi assicurativi, i soggetti che sottoscrivono tali polizze sperimentali sono tenuti a darne comunicazione alla regione territorialmente competente ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, trasmettendo copia della polizza entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di sottoscrizione. Il Ministero, al ricevimento della polizza adotta i relativi provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.