Art. 3.

    1. Le polizze sperimentali multirischio sulle rese possono essere
sottoscritte  in  tutte  le aree individuate con il presente decreto,
ovvero   anche  in  aree  diverse.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  al
contributo   pubblico   sui   premi   assicurativi,  i  soggetti  che
sottoscrivono   tali   polizze   sperimentali  sono  tenuti  a  darne
comunicazione   alla   regione   territorialmente  competente  ed  al
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, trasmettendo copia
della  polizza entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di
sottoscrizione.  Il  Ministero, al ricevimento della polizza adotta i
relativi  provvedimenti  di  cui  agli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, tenendo conto di
quanto  disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.