Art. 4. 1. I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quelli delle strutture nei limiti stabiliti con proprio decreto 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2002, n. 100. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale, riportata nelle condizioni di polizza. Per le strutture la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare. 2. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, il livello minimo di danno per accedere al risarcimento e la franchigia. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica dell'Unione europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore, e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.