Art. 4.

    1.  I  valori  delle produzioni assicurabili al mercato agevolato
devono  essere  contenuti  nei limiti derivanti dall'applicazione dei
prezzi  di  mercato  stabiliti ai sensi dell'art. 127, comma 3, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388 e quelli delle strutture nei limiti
stabiliti  con  proprio  decreto  16 aprile  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   del  30 aprile  2002,  n.  100.  La  copertura
assicurativa  e' riferita all'intero ciclo produttivo di ogni singola
coltura,  salva  diversa  indicazione stabilita in sede contrattuale,
riportata  nelle condizioni di polizza. Per le strutture la copertura
assicurativa e' riferita all'anno solare.
    2.  Nel  contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata,
per  ogni  garanzia, la tariffa applicata, il livello minimo di danno
per  accedere al risarcimento e la franchigia. Gli appezzamenti delle
singole   colture   e   le   strutture   devono   essere  individuati
planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i
riferimenti  catastali:  fogli  di  mappa e particelle. Le produzioni
soggette  alla  disciplina  delle quote, in attuazione della politica
dell'Unione  europea,  sono  assicurabili  al  mercato  agevolato nei
limiti  preassegnati  a  ciascun  produttore,  e  quelle  soggette ai
disciplinari  di  produzione  sono assicurabili nei limiti produttivi
stabiliti dai disciplinari stessi.