Art. 5. 1. Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i consorzi di difesa e le cooperative devono verificare il rispetto delle condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di idonea documentazione. Per le polizze singole, ai medesimi adempimenti provvedono le regioni ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290.