Art. 5.

    1.  Prima della convalida definitiva delle polizze collettive, ai
fini  dell'ammissione ai benefici di legge, contributivi e fiscali, i
consorzi  di  difesa  e  le cooperative devono verificare il rispetto
delle  condizioni stabilite nei precedenti articoli, anche attraverso
l'acquisizione,  ove  necessario,  di  idonea  documentazione. Per le
polizze  singole,  ai  medesimi  adempimenti provvedono le regioni ai
sensi   dell'art.   1  del  decreto  ministeriale  11  ottobre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290.