Art. 3.

    1. In  relazione  alle  effettive  esigenze di spesa, con proprio
decreto,  possono  essere rideterminate le aliquote contributive, per
le  coperture  assicurative  di  cui  agli articoli 1 e 2, al fine di
contenere   la  spesa  stessa  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 9 aprile 2004
                                                Il Ministro: Alemanno