Art. 3. 1. In relazione alle effettive esigenze di spesa, con proprio decreto, possono essere rideterminate le aliquote contributive, per le coperture assicurative di cui agli articoli 1 e 2, al fine di contenere la spesa stessa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2004 Il Ministro: Alemanno