(all. 1 - art. 1)
                                                  Allegato tecnico B)

Evento grandine

    La  metodologia  per  il  calcolo  dei  parametri contributivi e'
basata  sulla  valutazione  puntuale  dei diversi fattori in grado di
incidere  significativamente  sul livello del rischio, nell'ambito di
ogni  combinazione prodotto-comune. Essa, in particolare, partendo da
un presupposto di carattere oggettivo, tiene conto della probabilita'
del  verificarsi di un determinato evento e del danno che ne potrebbe
derivare.
    In  altri  termini, il rischio (R) e' funzione della combinazione
di tre variabili:

                  ---->   Vedere a pag. 599  <----

    Per  calcolare il valore atteso X(i,1) del livello del danno pari
ad   almeno   il  20%  o  al  30%,  associato  all'evento  calamitoso
i=grandine,  e'  stato  considerato il livello medio del risarcimento
pagato  per  ogni  perdita pari ad almeno il 20% o al 30% nel periodo
temporale considerato.
    Quindi:

                  ---->   Vedere a pag. 600  <----

    per  le  aree svantaggiate, (si sostituisce il 20% con il 30% per
le altre aree).
    Il  numero  T di anni considerati e' pari a 6 (1998/2003), mentre
e'  stato  fissato  un  periodo massimo di tre anni per recuperare le
risorse perse a causa degli eventi sinistrosi.
    Il  valore  del  parametro assoluto e' stato rapportato al valore
assicurato atteso (stimato pari al valore assicurato dell'ultimo anno
disponibile), al fine di individuare il parametro base 2004.
    Il  parametro  base e' stato successivamente modificato ed esteso
nella   sua   applicazione,  in  considerazione,  delle  specificita'
produttive   in   grado  di  condizionare  notevolmente  la  dinamica
assicurativa,   dalle  disponibilita'  di  dati  assicurativi,  della
normativa  di  riferimento  e della spesa pubblica prevista nel 2004,
tenendo  conto  del  periodo di transizione dovuto al cambiamento del
metodo di calcolo.
    In  particolare,  il  parametro  base  e'  stato  successivamente
modificato  ed  esteso nella sua applicazione sulla base dei seguenti
criteri:
    A. Ai parametri base sono stati applicati i seguenti limiti:
      minimo: 1 per tutti i prodotti, tenuto conto del vincolo C;
      massimo:  15  per  la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri
prodotti (uva, tabacco, ortive, ecc.).1
    B. Le variazioni massime dei parametri 2004 rispetto alle tariffe
assicurative 2003 sono le seguenti:
      20% in diminuzione (comuni appartenenti ad aree svantaggiate);
      30%   in   diminuzione   (comuni   appartenenti   ad  aree  non
svantaggiate);
      nessun aumento.
    C.  Il parametro 2004 non puo' essere superiore al corrispondente
parametro 2003, ma, al massimo, uguale.
    D.  In  mancanza  di  dati assicurativi, si applicano le seguenti
estensioni e/o conferme dei parametri gia' calcolati:
      ai  comuni/prodotti  senza  dati sulla sinistrosita' potrebbero
sono  stati  estesi i parametri minimi corrispondenti applicati nella
provincia o regione di appartenenza;
      ai  comuni/prodotti  appartenenti  a  regioni  senza dati sulla
sinistrosita'  e'  stata  applicata  la  media  dei  parametri minimi
corrispondenti delle regioni limitrofe;
      ai  prodotti  senza  alcun dato sulla sinistrosita' nell'intero
territorio  nazionale,  si  confermano i parametri 2003 diminuiti del
20%.

              1 Classificazione dei prodotti adottata:
              Frutta: actinidia, albicocche, cachi, arance, ciliegie,
          fico  d'india,  limoni,  mandarini,  mandaranci,  mandorle,
          mele,  mirtilli,  nettarine,  nettarine  precoci, nocciole,
          olive da olio, olive da tavola, pere, pere precoci, pesche,
          pesche  precoci,  frutti  di bosco, susine, susine precoci,
          vivai di piante da frutta;
              Cereali:  avena, colza, frumento, mais da granella e da
          seme, orzo, riso, soia, sorgo, triticale;
              Altri  prodotti:  carciofi, cipolle, cocomeri, fagioli,
          fagiolini,  fragole,  melanzane,  meloni, patate, peperoni,
          pistacchi,   piselli,   pomodoro  concentrato,  da  tavola,
          pelato,  spinaci,  tabacco,  uva  da  tavola,  uva da vino,
          zucchine,  vivai  di  pioppi, vivai di viti, piante da viti
          portainnesto.

    Altri eventi:
      evento   «gelo-brina»,   si   utilizzano  le  stesse  modalita'
descritte per la grandine;
      evento  «siccita»,  si  prevede un unico parametro assicurativo
nazionale del 4%;
      evento «grandine e vento», si utilizza il corrispondente valore
calcolato per la grandine maggiorato del 10%;
      evento  «grandine  e gelo-brina», si utilizza il corrispondente
valore calcolato per la grandine maggiorato del 20%;
      evento   «grandine,   vento,   gelo-brina»,   si   utilizza  il
corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 30%;
      evento   «grandine,  gelo-brina  e  siccita»,  si  utilizza  il
corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 40%;
      evento  «grandine, vento, gelo-brina e siccita», si utilizza il
corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 50%;
      polizze  multirischio,  si  utilizza  il  corrispondente valore
calcolato per la grandine maggiorato del 80%.
    Evento   «grandine   e  vento»,  riguardo  alle  colture  per  la
produzione  di semi si conferma il parametro unico del 4,50%, secondo
quanto stabilito nel decreto ministeriale 19 giugno 2003 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003 numero 230.
    Evento  «grandine,  neve,  trombe  d'aria,  uragani  e fulmini» a
carico  delle  strutture  produttive serre, si confermano i parametri
stabiliti   nel  2002  con  decreto  ministeriale  4 ottobre  2002  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002 numero 254.