Allegato tecnico B) Evento grandine La metodologia per il calcolo dei parametri contributivi e' basata sulla valutazione puntuale dei diversi fattori in grado di incidere significativamente sul livello del rischio, nell'ambito di ogni combinazione prodotto-comune. Essa, in particolare, partendo da un presupposto di carattere oggettivo, tiene conto della probabilita' del verificarsi di un determinato evento e del danno che ne potrebbe derivare. In altri termini, il rischio (R) e' funzione della combinazione di tre variabili: ----> Vedere a pag. 599 <---- Per calcolare il valore atteso X(i,1) del livello del danno pari ad almeno il 20% o al 30%, associato all'evento calamitoso i=grandine, e' stato considerato il livello medio del risarcimento pagato per ogni perdita pari ad almeno il 20% o al 30% nel periodo temporale considerato. Quindi: ----> Vedere a pag. 600 <---- per le aree svantaggiate, (si sostituisce il 20% con il 30% per le altre aree). Il numero T di anni considerati e' pari a 6 (1998/2003), mentre e' stato fissato un periodo massimo di tre anni per recuperare le risorse perse a causa degli eventi sinistrosi. Il valore del parametro assoluto e' stato rapportato al valore assicurato atteso (stimato pari al valore assicurato dell'ultimo anno disponibile), al fine di individuare il parametro base 2004. Il parametro base e' stato successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione, in considerazione, delle specificita' produttive in grado di condizionare notevolmente la dinamica assicurativa, dalle disponibilita' di dati assicurativi, della normativa di riferimento e della spesa pubblica prevista nel 2004, tenendo conto del periodo di transizione dovuto al cambiamento del metodo di calcolo. In particolare, il parametro base e' stato successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione sulla base dei seguenti criteri: A. Ai parametri base sono stati applicati i seguenti limiti: minimo: 1 per tutti i prodotti, tenuto conto del vincolo C; massimo: 15 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti (uva, tabacco, ortive, ecc.).1 B. Le variazioni massime dei parametri 2004 rispetto alle tariffe assicurative 2003 sono le seguenti: 20% in diminuzione (comuni appartenenti ad aree svantaggiate); 30% in diminuzione (comuni appartenenti ad aree non svantaggiate); nessun aumento. C. Il parametro 2004 non puo' essere superiore al corrispondente parametro 2003, ma, al massimo, uguale. D. In mancanza di dati assicurativi, si applicano le seguenti estensioni e/o conferme dei parametri gia' calcolati: ai comuni/prodotti senza dati sulla sinistrosita' potrebbero sono stati estesi i parametri minimi corrispondenti applicati nella provincia o regione di appartenenza; ai comuni/prodotti appartenenti a regioni senza dati sulla sinistrosita' e' stata applicata la media dei parametri minimi corrispondenti delle regioni limitrofe; ai prodotti senza alcun dato sulla sinistrosita' nell'intero territorio nazionale, si confermano i parametri 2003 diminuiti del 20%. 1 Classificazione dei prodotti adottata: Frutta: actinidia, albicocche, cachi, arance, ciliegie, fico d'india, limoni, mandarini, mandaranci, mandorle, mele, mirtilli, nettarine, nettarine precoci, nocciole, olive da olio, olive da tavola, pere, pere precoci, pesche, pesche precoci, frutti di bosco, susine, susine precoci, vivai di piante da frutta; Cereali: avena, colza, frumento, mais da granella e da seme, orzo, riso, soia, sorgo, triticale; Altri prodotti: carciofi, cipolle, cocomeri, fagioli, fagiolini, fragole, melanzane, meloni, patate, peperoni, pistacchi, piselli, pomodoro concentrato, da tavola, pelato, spinaci, tabacco, uva da tavola, uva da vino, zucchine, vivai di pioppi, vivai di viti, piante da viti portainnesto. Altri eventi: evento «gelo-brina», si utilizzano le stesse modalita' descritte per la grandine; evento «siccita», si prevede un unico parametro assicurativo nazionale del 4%; evento «grandine e vento», si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 10%; evento «grandine e gelo-brina», si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 20%; evento «grandine, vento, gelo-brina», si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 30%; evento «grandine, gelo-brina e siccita», si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 40%; evento «grandine, vento, gelo-brina e siccita», si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 50%; polizze multirischio, si utilizza il corrispondente valore calcolato per la grandine maggiorato del 80%. Evento «grandine e vento», riguardo alle colture per la produzione di semi si conferma il parametro unico del 4,50%, secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 19 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003 numero 230. Evento «grandine, neve, trombe d'aria, uragani e fulmini» a carico delle strutture produttive serre, si confermano i parametri stabiliti nel 2002 con decreto ministeriale 4 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002 numero 254.