Art. 2. 1. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione all'immissione sul mercato, ai fini di esperimenti o test, di un biocida non autorizzato o registrato o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, art. 18, sono le seguenti: a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di ricerca e sviluppo di processo: 2.500,00 euro; b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell'ambiente: 2.500,00 euro. 2. Le suddette tariffe sono dovute al Ministero della salute anche per l'autorizzazione all'effettuazione sul territorio nazionale di test o esperimenti relativi a biocidi che saranno immessi sul mercato in altri Paesi dell'Unione.