Art. 2.

  1.  Le  tariffe  dovute  dai  soggetti richiedenti l'autorizzazione
all'immissione  sul  mercato,  ai  fini  di esperimenti o test, di un
biocida  non  autorizzato  o  registrato  o  di  un  principio attivo
destinato  esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a
basso  rischio, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174, art. 18, sono le seguenti:
    a) istruttoria  relativa  a  ciascuna  istanza  di autorizzazione
all'immissione   sul   mercato   di  un  biocida  non  autorizzato  o
registrato,   o  di  un  principio  attivo  destinato  esclusivamente
all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di
ricerca e sviluppo di processo: 2.500,00 euro;
    b) istruttoria  relativa  a  ciascuna  istanza  di autorizzazione
all'immissione   sul   mercato   di  un  biocida  non  autorizzato  o
registrato,   o  di  un  principio  attivo  destinato  esclusivamente
all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di
esperimenti  o  test  che  possono comportare o provocare dispersioni
nell'ambiente: 2.500,00 euro.
  2.  Le suddette tariffe sono dovute al Ministero della salute anche
per  l'autorizzazione  all'effettuazione  sul territorio nazionale di
test o esperimenti relativi a biocidi che saranno immessi sul mercato
in altri Paesi dell'Unione.