Art. 3.

  1.  Le  somme  di  cui agli articoli 1 e 2 sono interamente versate
dagli interessati al momento della presentazione dell'istanza.
  2.  Le  somme relative alle tariffe di cui al presente decreto sono
versate al capo XX - capitolo 2225 «Tributi speciali per servizi resi
dal Ministero della salute» dello stato di previsione delle entrate.