Art. 3. 1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono interamente versate dagli interessati al momento della presentazione dell'istanza. 2. Le somme relative alle tariffe di cui al presente decreto sono versate al capo XX - capitolo 2225 «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute» dello stato di previsione delle entrate.