Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela  della  D.O.P.  «Formai  de Mut dell'Alta Valle
Brembana»  sono  ripartiti  in  conformita'  del decreto 12 settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei  costi  derivanti  delle  attivita'  dei consorzi di tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Formai
de   Mut   dell'Alta  Valle  Brembana»  appartenenti  alla  categoria
«caseifici»  nella  filiera  formaggi, individuata all'art. 4 lettera
a),  del  decreto  12  aprile  2000,  recante  disposizioni  generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui
al  comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata  appartenenza al
consorzio di tutela.