Art. 3.
  1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e
IGT  procedera'  alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all'art.  19,  comma  1,  della  legge  n. 164/1992 nei confronti del
Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti,
il Ministero procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con
l'art. 1 del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate