Art. 3. 1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procedera' alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procedera' alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2004 Il direttore generale: Abate