Art. 2. 1. L'esposizione dei dati contenuti nei certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, inerenti le iscrizione e le annotazioni al registro ditte, e' modificata in conformita' alla tipologia di modelli di certificati previsti dal comma 1 del presente articolo.