Art. 2.

  1.  L'esposizione  dei  dati  contenuti  nei certificati rilasciati
dall'ufficio  del  registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma
2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581,  inerenti  le  iscrizione e le annotazioni al registro ditte, e'
modificata  in  conformita'  alla tipologia di modelli di certificati
previsti dal comma 1 del presente articolo.