IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
il  quale  sono  istituite le autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica   utilita'   competenti,   rispettivamente,   per  l'energia
elettrica  e  il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il
successivo  comma  38,  lettera  b),  il  quale prevede che all'onere
derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita'
si  provvede,  a  decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo
non  superiore  all'uno  per  mille dei ricavi dell'ultimo esercizio,
versato  dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita'
entro  il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita'
stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.
481  del  1995  che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle
finanze  e'  autorizzato  ad  adeguare  il  contributo  a  carico dei
soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire
le  effettive  spese  di funzionamento di ciascuna autorita' e che le
somme  di  cui  al  comma  38, lettera b), sono versate allo stato di
previsione   dell'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate  ad  un  unico  capitolo  dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  con il quale si prevede la possibilita' di
utilizzare   il   sistema   dei  versamenti  unitari,  con  eventuale
compensazione,  per  i crediti e i debiti relativi ad entrate diverse
da  quelle  elencate  nelle  precedenti lettere dello stesso comma 2,
individuate  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  165  del  16 luglio  2002,  con  il  quale  sono state
stabilite,  per  l'anno  2002, le misure e le modalita' di versamento
del  contributo  di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della
legge n. 481 del 1995;
  Visto  il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  176  del  31 luglio  2003,  con  il  quale  sono state
stabilite  la  misura e le modalita' di versamento del contributo per
il  funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'anno 2003;
  Visto   il  proprio  decreto  29 dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   302  del  31 dicembre  2003,  recante  la
ripartizione  in  capitoli delle unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004;
  Vista  la  delibera  n.  166/03  del 30 dicembre 2003, con la quale
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  ha  approvato il
bilancio  di  previsione  per l'esercizio 1° gennaio 2004-31 dicembre
2004;
  Viste  le  note  in  data  31 maggio e 16 giugno 2004, con le quali
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  ha comunicato il
fabbisogno   finanziario  per  l'anno  2004  e,  rispettivamente,  ha
proposto  la  misura  del  contributo  dovuto  per lo stesso anno dai
soggetti   che   esercitano  il  servizio  nel  settore  dell'energia
elettrica ed il gas;
  Considerata  la  congruita'  della  misura  del contributo proposta
dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
  Considerato   che,  nell'ottica  della  semplificazione  e  di  una
maggiore   efficacia   dell'azione   amministrativa,   e'   opportuno
consentire ai predetti soggetti tenuti al pagamento del contributo di
utilizzare il sistema dei versamenti unitari;
  Visto  il  parere  espresso dal ragioniere generale dello Stato con
nota n. 89627 del 20 luglio 2004;
  Ritenuto  necessario  determinare  la misura del contributo dovuto,
per l'anno 2004, dai predetti soggetti;
  Ritenuto,  altresi',  che  occorre  includere tra le entrate di cui
all'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del citato decreto legislativo
n.  241  del  1997  anche  il  contributo  dovuto  all'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Determinazione  della  misura  del  contributo  per  il funzionamento
   dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2004

  1.  Per  l'anno  2004,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera   b),   della   legge   14 novembre   1995,  n.  481,  dovuto
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il gas dai soggetti che
esercitano  il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia
elettrica  ed  il  gas e' confermato nella misura dello 0,3 per mille
dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2003.