Art. 2. Determinazione delle modalita' di versamento 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' versato con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2004 ed affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio 2002 e i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2004 Il Ministro: Siniscalco