Art. 2.

            Determinazione delle modalita' di versamento

  1.  Il  contributo  di  cui  all'art. 1 e' versato con le modalita'
previste   dall'art.   17,  comma  2,  lettera  h-ter),  del  decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241. Il versamento e' effettuato entro
il  31  luglio  2004  ed  affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X,
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio
2002  e  i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono
comunicati entro il 15 settembre 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco