Art. 2.
  1. Gli  interventi  di  cui  al  precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  2. Per  i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse
da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello
0,5% fisso annuo.
  3. La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita  in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del  progetto  di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali,
costanti,  posticipate,  comprensive  di  capitale  ed  interessi con
scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse
coincide   con  la  seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva
all'effettiva conclusione del progetto.
  Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il
semestre solare in cui cade la data del presente decreto.