IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1  e  2,  della  sopra
richiamata legge n. 223 del 1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  il  «Nuovo
ordinamento  dei Consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma
6,   che   definisce   specifiche  procedure  di  ricollocazione  dei
lavoratori  dipendenti  dagli stessi Consorzi - in servizio alla data
del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso
enti  pubblici  e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi
all'agricoltura;
  Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
n. 31009 in data 7 maggio 2002;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Considerato  che,  in  data  9 marzo  2004, presso il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario
di  Stato  on. Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il
quale  -  allo  scopo  di agevolare il completamento dei programmi di
reimpiego  degli  ex  dipendenti dei Consorzi agrari e riscontrandosi
sussistenti  le  condizioni  previste  dal sopra citato art. 3, comma
137,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 - e' stata concordata la
concessione  della  proroga del trattamento di mobilita' in favore di
duecentoventicinque   unita',   nonche'  una  nuova  concessione  del
medesimo beneficio in favore di quarantatre lavoratori per i quali il
trattamento  ordinario  di  mobilita'  e'  scaduto  o scadra' durante
l'anno 2004, essendo emerso, nel corso della riunione, che proseguono
le   iniziative  di  riqualificazione  professionale  dei  lavoratori
interessati,  anche attraverso l'intervento di enti locali e che sono
gia'  state  attuate  ricollocazioni  in  esito  alle direttive della
Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento;
  Ritenuto,  per quanto precede, di poter concedere il trattamento di
mobilita' e la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre
2004,  in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al
capoverso  precedente,  con  l'obiettivo  di  conseguire la finalita'
prevista  dallo  stesso  art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  a) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali in data 9 marzo 2004, in favore di
un  numero  massimo di duecentoventicinque ex dipendenti dei Consorzi
agrari,  sulla  base  del prospetto allegato al sopra citato accordo,
gia'  fruitori  del trattamento in questione ai sensi del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze n. 32944 del 16 ottobre 2003,
registrato  alla  Corte  dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5,
foglio n. 88;
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 3.210.300,00;
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  b)  ai  sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e
delle   politiche   sociali  in  data  9 marzo  2004,  in  favore  di
quarantatre  ex  dipendenti  dei  Consorzi  agrari,  sulla  base  del
prospetto   allegato   al  sopra  citato  accordo,  per  i  quali  il
trattamento  di  mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2,
della  citata  legge  n.  223/1991, e' scaduto o scadra' entro l'anno
2004;
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 324.380,00.