IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari», ed in particolare, l'art. 5, comma 6, che definisce specifiche procedure di ricollocazione dei lavoratori dipendenti dagli stessi Consorzi - in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita' - presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura; Visto l'art. 130, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 31009 in data 7 maggio 2002; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, in data 9 marzo 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' intervenuto uno specifico accordo, con il quale - allo scopo di agevolare il completamento dei programmi di reimpiego degli ex dipendenti dei Consorzi agrari e riscontrandosi sussistenti le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - e' stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in favore di duecentoventicinque unita', nonche' una nuova concessione del medesimo beneficio in favore di quarantatre lavoratori per i quali il trattamento ordinario di mobilita' e' scaduto o scadra' durante l'anno 2004, essendo emerso, nel corso della riunione, che proseguono le iniziative di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, anche attraverso l'intervento di enti locali e che sono gia' state attuate ricollocazioni in esito alle direttive della Presidenza del Consiglio ed altre sono in corso di perfezionamento; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' e la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nella fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2004, in favore di un numero massimo di duecentoventicinque ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32944 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003, registro n. 5, foglio n. 88; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 3.210.300,00; La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2004, in favore di quarantatre ex dipendenti dei Consorzi agrari, sulla base del prospetto allegato al sopra citato accordo, per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991, e' scaduto o scadra' entro l'anno 2004; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 324.380,00.