Art. 2. La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art. 1, punto b), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilita' fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'Associazione nazionale dei Consorzi agrari - ASSOCAP, con la nota del 12 maggio 2004.