Art. 2.
  La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con l'art.
1,  punto  b), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati,
dalla  data  di scadenza del trattamento di mobilita' fruito ai sensi
dell'art.  7,  commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla
base dei dati forniti dall'Associazione nazionale dei Consorzi agrari
- ASSOCAP, con la nota del 12 maggio 2004.