Art. 3.
  La  proroga e la concessione del trattamento di mobilita', disposte
con  il precedente art. 1, punti a) e b), sono autorizzate nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art. 3, comma 137,
della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed  il  conseguente onere
complessivo, pari a Euro 3.534.680,00 e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236.