(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                           XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 181/2004.
Oggetto:  Piano  di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali
sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per  il  rinnovo dei
consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003.
Riunione di martedi' 27 luglio 2004.

                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA

    Visti  gli  articoli 1  e  2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni;
    Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995, n. 43;
    Visto l'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
    Viste  le  leggi della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003,
n. 2, e della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4;
    Visto il parere n. 5336/2003 emesso in data 14 gennaio 2004 dalla
Commissione speciale del Consiglio di Stato;
    Vista  la  propria  deliberazione  n.  173  del  29 aprile  2004,
pubblicata  nel  Bollettino  degli organi collegiali della Camera dei
deputati n. 26 del 29 aprile 2004;
    Vista   la  comunicazione  del  Ministero  dell'interno  in  data
26 novembre  2003  relativa  al numero dei cittadini della Repubblica
iscritti  nelle  liste  elettorali  per  l'elezione  della Camera dei
deputati,  con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del
26 ottobre 2003 nella regione Trentino-Alto Adige;
    Viste  le comunicazioni del consiglio della provincia autonoma di
Bolzano  in  data 22 dicembre 2003 e 16 luglio 2004 e della provincia
autonoma  di  Trento  in  data 14 giugno 2004 concernenti i risultati
delle consultazioni elettorali del 26 ottobre 2003;
    Considerato  che  occorre procedere alla determinazione del piano
di  ripartizione  dei  rimborsi per le spese elettorali sostenute dai
movimenti  e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali
di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003;
    Constatato  che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto
almeno  un  candidato  eletto  ai suddetti consigli provinciali hanno
presentato  nel  termine  la  richiesta  di  rimborso  ai  sensi  del
menzionato  art.  1,  comma  2,  della  legge  n. 157 del 1999 e che,
pertanto, non si sono verificate decadenze;
    Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la
prima  rata  del  rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio
2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo
di garanzie bancarie o fideiussorie;
                              Delibera:
                               Art. 1.

    1. Il  piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali
sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per  il  rinnovo dei
consigli  provinciali  di  Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003 e'
determinato  nel  prospetto  allegato  che  fa parte integrante della
presente deliberazione.
                               Art. 2.

    1. E'  disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di
cui  all'art.  1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi
indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il
31 luglio  di  ciascun  anno  ovvero,  qualora  tale  data cada nella
giornata  di  sabato  o  di  domenica,  rispettivamente il 30 e il 29
luglio.
    2. All'erogazione  dei  rimborsi si procedera', salvo il disposto
di  cui  all'art.  1,  comma  8,  della  legge 3 giugno 1999, n. 157,
secondo  le  modalita'  indicate dai soggetti che risultino abilitati
alla  riscossione  anche  in forza di attestazione corredata di copia
fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali
interessi  maturati  successivamente  alla  data  di  cui al comma 1,
ultimo  periodo,  del  presente  articolo,  sui  depositi bancari dei
rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
                               Art. 3.

    1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
    2.  In  caso  di riformulazione del piano di riparto che comporti
una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei
movimenti  o  partiti  politici  che risultino aver percepito meno di
quanto  legislativamente  previsto e salvo che i soggetti percipienti
non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli
aventi  diritto,  gli  importi erogati in eccesso saranno trattenuti,
insieme  agli  interessi  legali maturati dalla data di erogazione, a
valere  sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non
sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati
avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile.
Le  somme  in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione
degli aventi diritto.
    3.  Nell'eventualita'  che  non  sia  applicabile  il comma 1 del
presente  articolo,  la  Camera  dei  deputati  potra'  procedere  al
recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
                               Art. 4.

    1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed
alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del
Regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994,
relativamente  all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si
applica  la  sospensione  feriale  dei  termini prevista dall'art. 9,
comma  1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli
atti  di  amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno
1999,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Camera dei
deputati  18 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2001.
                               Art. 5.

    1.  Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1,
ultimo  periodo,  della presente deliberazione, sul deposito bancario
della  provvista  saranno  rimessi al Ministero dell'economia e delle
finanze  una  volta  intervenuta  la  definitivita'  del piano di cui
all'art. 1.
                               Art. 6.

    1.  La  presente  deliberazione e' efficace dal giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.