Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  pubblici  oltre  i  limiti  di  eta'  per il
                      collocamento a riposo. ))
((  1.   Al   comma   1  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«E'   inoltre  data  facolta'  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, con esclusione
degli  appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e  prefettizia, del
personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino
al  compimento  del  settantesimo  anno  d'eta'.  In tal caso e' data
facolta'  all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla particolare esperienza
professionale  acquisita  dal  richiedente in determinati o specifici
ambiti,  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto  delle  disposizioni  in  materia  di riduzione programmata del
personale  di  cui  all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma  22,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi   53   e   69,   della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
amministrazioni,  inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto
in  servizio  a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro
derivanti  dall'esercizio  della  facolta' di cui al secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione
di   alcuna   ulteriore  tipologia  di  incentivi  al  posticipo  del
pensionamento  ne'  al  pagamento  dei contributi pensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico». ))