Art. 2.
            Misure relative alla Societa' Dante Alighieri
((  1. (Comma soppresso). ))
((  2.  In  considerazione  dell'alto  rilievo  culturale  e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e
pluridecennale   notorieta',   anche  in  ambito  internazionale,  la
predetta  Societa'  e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita',  alle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui  alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente,  l'attivita'  statutaria svolta dalla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' commerciale. ))
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica. ))