Art. 2. Misure relative alla Societa' Dante Alighieri (( 1. (Comma soppresso). )) (( 2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si considera attivita' commerciale. )) 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica. ))