Art. 3.
Diritto  di  opzione  per il personale della Presidenza del Consiglio
                            dei Ministri
  1.  L'articolo  12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  come  modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
legge  15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto
di  opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale  a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate  alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente  ad  altri  ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza
del   Consiglio   dei  Ministri  ai  sensi  di  diverse  disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400
del 1988.