Art. 3-ter.
  (( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))
((  1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i
segretari  comunali  e  provinciali  per  i  quali  sia  terminato il
quadriennio  di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre   amministrazioni,   rimangono   alle  dipendenze  dell'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali  sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica. ))
((  2.  Ai  segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno  2003,  sia  terminato  il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e provinciali
verifica  ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n.  165  del  2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni. ))
((  3.   Per   la  mobilita'  volontaria  dei  segretari  comunali  e
provinciali  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del  2001.  Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e
l'articolo  19,  comma  11,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. ))