Art. 3-quinquies.
((   Disposizioni   relative   alla   Commissione   per  le  adozioni
                          internazionali ))
((  1.  Nel  rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge
16 gennaio  2003,  n.  3,  al  presidente  della  Commissione  per le
adozioni  internazionali  di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983,   n.   184,   e'   attribuita  un'indennita'  nella  misura  da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio  1993,  ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del
1998. ))