Art. 6.
           Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
((    «1-bis.  Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta  giorni  non si raggiunga l'intesa con la regione interessata,
il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto
nell'ambito  di  una  terna formulata a tal fine dal Presidente della
Giunta  regionale,  tenendo  conto anche delle indicazioni degli enti
locali   e  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non
provveda  alla  indicazione  della  terna  entro  trenta giorni dalla
richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  questi  chiede  al  Presidente  del Consiglio dei
ministri  di  sottoporre  la questione al Consiglio dei ministri, che
provvede con deliberazione motivata». ))