Art. 8.
        (( Disposizioni relative al Ministero della difesa ))
((  1.  All'articolo  21,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  la  parola:  «dieci»  e'  sostituita dalla seguente:
«undici». ))
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more  dell'emanazione  del
regolamento   di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,  della  legge
23 agosto  1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico   di   cui   all'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, (( e successive modificazioni )),
e'  compensato  rendendo (( contestualmente )) indisponibili, al fine
del   conferimento   presso  la  stessa  amministrazione,  tre  posti
effettivamente  coperti  di  livello dirigenziale. In alternativa, il
predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e
gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, equiparato a dirigente di
prima  fascia,  ferma  restando  la consistenza organica dei predetti
gradi prevista dalla vigente normativa.
  3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono  adottate  le
disposizioni  idonee  ad  assicurare  in  via definitiva l'invarianza
della spesa.