Art. 8-quinquies.
    (( Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile ))
((  1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  anche  in  relazione  a  quanto
disposto  nella  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  27 febbraio  2004,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11 marzo  2004,  tutte le attivita'
convenzionali  da  porre in essere in materia di protezione civile da
parte  dei  gruppi  nazionali  di ricerca scientifica sono sottoposte
alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri. Le convenzioni in atto sono
risolte  con  effetto  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ed  entro i successivi sessanta
giorni  i  presidenti  dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al
Dipartimento  della  protezione  civile  i  risultati delle attivita'
svolte,  nonche',  ai  fini  del  rimborso,  il  quadro  delle  spese
effettivamente sostenute. ))