Art. 8-septies. (( Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita' nell'annata 1989-1990 )) (( 1. Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2. Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire». ))