Art. 8-septies.
((   Contributo  una  tantum  alle  aziende  colpite  dalla  siccita'
                      nell'annata 1989-1990 ))
((  1.  Il  contributo  una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1990,   n.  367,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 gennaio  1991, n. 31, a favore delle
aziende  olivicole  e  viticole  colpite  dalla  siccita' nell'annata
agraria  1989-1990  deve intendersi erogabile dagli enti territoriali
interessati  entro  i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota
destinata a ciascun ente.
  2. Al citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le
parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire». ))