Art. 8-octies.
  (( Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino ))
((  1.  Allo  scopo  di concorrere all'avvio e al perseguimento delle
finalita'  istituzionali  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino, e'
attribuito  al  medesimo  un contributo straordinario di 350.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale dibase di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))