Art. 2.
  Gli  operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di
cui  all'art.  1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi
nonche'  al  regime  di  controlli  previsti nel decreto ministeriale
11 settembre 2002.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana:
esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.
  Il   presente   decreto  sara'  inviato  al  competente  organo  di
controllo.
    Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: Alemanno