Art. 2. Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonche' al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo. Roma, 27 luglio 2004 Il Ministro: Alemanno