Art. 2. Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrera' dal primo venerdi' del quarto mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2004 Il presidente: Giannini