Art. 2.
  Il  trasferimento  di  portafoglio di cui all'art. 1 decorrera' dal
primo  venerdi' del quarto mese successivo alla data di pubblicazione
del  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2004
                                              Il presidente: Giannini