Art. 3.
                      Disposizioni transitorie
  1. Le disposizioni del presente decreto e le istruzioni tecniche ad
esso  allegate,  fatto salvo quanto previsto al comma 8, si applicano
alle  domande di omologazione presentate successivamente alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto.
  2.   I  dispositivi  la  cui  domanda  di  omologazione  sia  stata
presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto
saranno  esaminati  e, se del caso, omologati secondo le disposizioni
del  decreto  ministeriale  3 giugno  1998  e  del successivo decreto
ministeriale    11 giugno   1999.   E'   facolta'   del   richiedente
l'omologazione  chiedere,  entro e non oltre trenta giorni dalla data
di  entrata in vigore del presente decreto, il riesame della barriera
o  del  dispositivo  in  base  alle disposizioni dello stesso decreto
integrando, se necessario, la documentazione.
  3. I dispositivi di ritenuta gia' omologati o che saranno omologati
sulla  base  delle  norme  vigenti  prima  dell'entrata in vigore del
presente  decreto, manterranno l'omologazione ottenuta per un periodo
di  tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  4.  Entro  il  suddetto  periodo  tali  dispositivi potranno essere
riesaminati  alla  luce  delle  disposizioni del presente decreto, ai
fini  della conferma o meno della precedente omologazione. Il riesame
sara'   effettuato  su  richiesta  del  titolare  o  del  richiedente
l'omologazione, da formulare, a pena di decadenza della stessa, entro
e non oltre sei mesi:
    dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per i
dispositivi gia' omologati entro tale data;
    dalla data di trasmissione del certificato di omologazione, per i
dispositivi  omologati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  In  caso di mancata conferma, l'omologazione originaria mantiene la
sua  validita'  per  un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le prove d'urto eseguite precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto secondo la norma UNI EN 1317, parti 1, 2,
3  e  4,  presso  campi  prova  gia'  autorizzati  in base al decreto
ministeriale3 giugno 1998, anche in assenza di certificazione secondo
le  norme  ISO EN 17025 sono ammessi per l'esame o il riesame ai fini
dell'ottenimento dell'omologazione in base alle nuove disposizioni.
  6.   In   attesa  che  le  disposizioni  del  decreto  ministeriale
18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le
tipologie  di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per
le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari
previste  dall'art.  9  del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio
1992,  n.  223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti
1,  2, 3 e 4, richiedendo, ai fini della verifica di rispondenza alle
suddette  norme,  rapporti  di  crash  test rilasciati da campi prova
dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.
  7.  Per  un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,   gli   enti  appaltanti,  per  le  tipologie  di
dispositivi  per le quali non siano state ancora emanate le circolari
previste  dall'art.  9  del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223,  sono  tenuti  ad  accettare  anche dispositivi rispondenti alle
nuove  disposizioni o al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche se
testati  antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,   richiedendo,  in  tal  caso  ai  fini  della  verifica  di
rispondenza  a tale normativa, rapporti di prove d'urto rilasciati da
campi  prova  autorizzati  in base alla suddetta normativa o da altri
campi prova dotati di certificazione le norme ISO EN 17025.
  8.  In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate
ammissibili  le  domande, presentate entro sessanta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  presente  decreto,  che  siano  corredate  da
rapporti   di  prova  sul  manufatto  eseguiti  in  conformita'  alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1A del decreto ministeriale
3 giugno  1998 ed alle successive modifiche introdotte con il decreto
ministeriale 11 giugno 1999. Tali domande saranno esaminate e, se del
caso,  definite  in  base  alle  disposizioni  dei  suddetti  decreti
ministeriali.  Per  esse si applica quanto previsto al comma 1 mentre
non e' ammessa la richiesta di riesame prevista al comma 2.