Art. 2.
    Il  suddetto  costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
      a) benefici  (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme
di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
      b) specifici    benefici    e/o    minori    oneri    derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva;
      c) oneri  derivanti  da  interventi  relativi  a infrastrutture
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni