Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2004 Il Ministro: Maroni