Art. 2.
    Il  suddetto  costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
      a) benefici  (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme
di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
      b) specifici    benefici    e/o    minori    oneri    derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva;
      c) oneri  derivanti  da  interventi  relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
      d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
      e) oneri  derivanti  da  documentata  incidenza del superminimo
individuale;
      f) oneri  collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali
sulla reperibilita';
      g) oneri  derivanti  dall'effettuazione di lavori fuori sede od
officina,  calcolati  nella  misura  indicata  nella allegata tabella
(tab. C).