Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale; f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilita'; g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (tab. C).