(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
              INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMPANIA»
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                               Art. 1.
    La  indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno
dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti appresso indicati.
                               Art. 2.
    La  indicazione  geografica  tipica  «Campania»  e'  riservata ai
seguenti vini:
      a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
      b) rossi,  anche  nelle tipologie frizzante, passito, novello e
liquoroso;
      c) rosati,  anche nella tipologia frizzante, passito, novello e
liquoroso.
    I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi
e  rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale,  da uno o piu' vitigni inclusi tra
quelli  idonei  alla  coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e
unita' amministrative della regione Campania.
    La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
      Aglianico,  Coda  di  Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato,
Piedirosso,  Primitivo,  Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da
uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi
bacini  viticoli e unita' amministrative della regione Campania, fino
ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
«Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione
Campania.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
    La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata  non  deve  essere superiore, per i vini ad indicazione
geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato, a tonnellate 14;
con  la  specificazione  del  vitigno:  a  tonnellate  12  per i vini
bianchi, e tonnellate 11 per i vini rossi.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  «Campania»  devono  assicurare  ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
      10% vol. per il bianco;
      10,50%  vol.,  per  i rossi, rosati e tutte le tipologie con la
specificazione del vitigno.
    Nel   caso  di  annate  sfavorevoli,  la  regione  Campania  puo'
autorizzare   con  proprio  decreto,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore  al  75%  per  tutti  i tipi di vino, ad
eccezione  della  tipologia  passito  per  la  quale  non deve essere
superiore al 50%.
                               Art. 6.
    I  vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo  devono  assicurare  i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
      «Campania»  Aglianico,  Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso 12%
vol.;
      «Campania»  Bianco,  Rosso,  Rosato, Coda di Volpe, Falanghina,
Fiano, Greco, Moscato 11,5% vol.;
      «Campania» Amabile 11,50% vol.;
      «Campania» Frizzante 11,00% vol.;
      «Campania» Novello 11,50% vol.;
      «Campania» Passito 11,50 % vol.
                               Art. 7.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  aggiuntive  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore
    Ai  sensi  dell'art.  7  punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,   l'indicazione   geografica   tipica   «Campania»  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  ed  iscritti  negli  albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  la  indicazione  geografica  tipica  «Campania»,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.