(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
         PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
     DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata «Frascati», anche nelle
tipologie   «superiore»  e  «spumante»,  e'  riservata  ai  vini  che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
    La  denominazione  di  origine controllata «Frascati» puo' essere
accompagnata   dalla   menzione   tradizionale  «Cannellino»  purche'
risponda  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    Il  vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche
nelle  tipologie «spumante» e «superiore», deve essere ottenuto dalle
uve   dei   vigneti   aventi,   nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione varietale:
      di  Malvasia  bianca  di  Candia 50%, Trebbiano Toscano 10-20%,
Malvasia del Lazio (puntinata) 20-40%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino, da sole o
congiuntamente,  anche  le  uve  della  varieta'  di  vitigni  Greco,
Trebbiano  giallo,  Bellone  e Bombino bianco, fino ad un massimo del
30%;  in  tale  ambito  le  altre  varieta' di vitigni a bacca bianca
raccomandati  o  autorizzati  dalla regione Lazio per la provincia di
Roma, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del
15%.
    Sono esclusi altri vitigni aromatici.
    La  base  ampelografica  dei  vigneti, gia' iscritti all'albo dei
vigneti  della  denominazione di origine controllata «Frascati», deve
essere  adeguata, entro la decima vendemmia compresa, a partire dalla
data pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
    E'  consentito  che,  in  ambito aziendale, la base ampelografica
possa  essere  adeguata  parzialmente  purche'  tale  adeguamento sia
finalizzato  al  raggiungimento  di  quella  stabilita  dal  presente
disciplinare di produzione.
    Sino  alla  scadenza  del  presente  disciplinare di produzione i
vigneti  di  cui  sopra,  iscritti  a titolo transitorio all'albo dei
vigneti   della   denominazione   di  origine  controllata  dei  vini
«Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.
    Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 2,
comma 1 del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione
al  competente  ufficio  dell'assessorato  agricoltura  della regione
Lazio.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione delle uve del vino Frascati comprende il
comprensorio  gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  13 giugno 1933,
nonche'  i  territori  per i quali sono state annualmente rilevate le
condizioni  previste  al  secondo  comma  dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
    Tale  zona comprende per intero il territorio amministrativo, dei
comuni  di  Frascati,  Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte
quelli di Roma e Montecompatri.
    Tale zona e' cosi delimitata:
      sulla  via  Casilina,  appena  superato  il  km 21  al ponte di
Pantano,  il  limite  segue  in direzione sud-est il fosso Valpignola
sino  ad  incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per
proseguire  lungo  questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in
localita'  Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di
Colonna.
    Prosegue  quindi  verso  sud  lungo il confine tra Roma e Colonna
prima,  Roma  e Montecompatri poi ed in prossimita' della fontana del
Piscaro  segue  nuovamente  per  breve  tratto verso sud il confine a
Colonna-Frascati  in  prossimita'  del  km 6,200.  Segue  quindi tale
strada  in  direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia
il confine comunale di Monteporzio Catone (localita' Pallotta); segue
quindi  verso  sud  per  proseguire  poi nella stessa direzione lungo
quello  tra  Montecompatri  e  Grottaferrata,  sino  a raggiungere il
confine  di Rocca di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui
prosegue  verso  ovest  lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di
Papa,  fino  ad  incontrare quello del comune di Marino; segue quindi
verso  ovest  e  poi  verso  nordovest il confine tra Grottaferrata e
Marino  ed  all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest
per  il  confine  tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via
Anagnina.
    Dal  km 2  sulla  via  Anagnina segue una retta immaginaria verso
nord-est  che  raggiunge  il  km  12,800 della via Tuscolana (s.s. n.
215),  segue  quindi  la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari
prosegue  versd  nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere
la  via  Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo
quindi  la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21 al
ponte di Pantano da dove e' iniziata la delimitazione.
    Alla   zona  di  produzione  delle  uve  sopra  descritta  va  ad
aggiungersi   quella   dell'isola   amministrativa   del   comune  di
Grottaferrata  sita  a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n.
217)  e  compresa  tra  i  confini  di Rocca di Papa, Marino e Castel
Gandolfo.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti devono essere
quelle  tradizionali  della zona e comunque atte a conferire alle uve
del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerare  idonei  unicamente  i vigneti di
giacitura  ed  orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica
siano  ricchi  di  potassio  di  fosforo, di microelementi, poveri di
azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura,  devono  essere  quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
    E' esclusa ogni pratica di forzatura.
    Per  i  nuovi  impianti,  il numero minimo di ceppi e' fissato in
3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.
    La  produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e «Frascati»
spumante  non  deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le tipologie
«superiore», e cannellino per ettaro di coltura specializzata.
    A  tale  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione  dovra'  essere  riportata ai limiti di cui sopra, purche'
quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
    La  resa massima delle uve in vino non dovra' essere superiore al
70%.
    Qualora  la  resa  uva  vino  superi  il  limite  sopra riportato
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata.
    La  regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc Frascati» di anno
in  anno,  prima  della  vendemmia,  tenuto  conto  delle  condizioni
ambientali  di  coltivazione,  puo'  stabilire  un  limite massimo di
produzione  e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato  dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   esigenze   locali  collegate
all'urbanizzazione  del  territorio  ed  a  salvaguardia delle locali
tradizioni  esistenti,  e'  consentita  altresi'  la vinificazione in
parte   del   comune   di  Montecompatri  nel  comprensorio  appresso
delimitato:
      partendo  dal  confine  tra  Montecompatri e Monteporzio Catone
alla  q. 300, in prossimita' del fontanile sito in localita' Pallotta
sulla  strada  Frascati-Colonna  al  km  4,300 circa, il limite segue
verso  sud  tale  confine  per  breve  tratto  (350 metri circa), per
prendere  poi  la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver
costeggiato  M.  Doddo  ad  ovest ed attraverso viale Antonino risale
raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia
nella  parte  a  sud,  includendo  cosi' nella delimitazione, fino ad
incrociare  la  strada  comunale  che  in  uscita  raggiunge  la s.s.
Maremmana  30  e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e
poi   nord-est  raggiunge  la  strada  per  Fontana  Cannetaccia,  in
prossimita'  del  km  3,500.  Prosegue poi per quest'ultima strada in
direzione  ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord
est  le  localita'  Olivello  e  Pedicata, sino a raggiungere Fontana
Laura  (q  344).  Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta
immaginaria,  tesa  tra  la  q.  344  e la q. 461 (M. Doddo), fino ad
incrociare  la  strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada
verso  nord  ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via
Colonna  (Frascati-Colonna)  in prossimita' del km 4,350 e proseguire
quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove e'
iniziata la delimitazione.
    Le  operazioni  d'imbottigliamento  dei  vini della denominazione
d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   particolari   condizioni  di
tradizionalita',   tali   operazioni   sono   consentite   -   previa
autorizzazione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  d'origine  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei
vini  e  previa istruttoria da parte della regione Lazio - in cantine
ubicate  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni
compresi,  in  tutto  o  in  parte,  nella  zona  di produzione della
denominazione d'origine controllata Castelli Romani, a condizione che
dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque
anni  continuativamente  a  decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
    Detta  zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori
amministrativi  dei  seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel
Gandolfo,    Ciampino,    Colonna,   Frascati,   Genzano   di   Roma,
Grottaferrata,  Lanuvio,  Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi,
Rocca di papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte
dei  territori  amministrativi  dei  seguenti  comuni: Ardea, Artena,
Montecompatri,  Pomezia  e  Roma ed, in provincia di Latina, l'intero
territorio  amministrativo  del  comune di Cori e parte dei territori
amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
    La  delimitazione  della  zona stessa viene di seguito descritta:
partendo  in  senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della
via  Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso
di  quest'ultimo  sino  all'incrocio  con la via Laurentina, deviando
verso  sud  segue  la  via  Laurentina  sino al punto di incrocio (km
28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di
Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto
d'incrocio  con  la  via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via
Nettunense,  in  direzione  nord  raggiunge  il  confine  provinciale
Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di
Aprilia.
    La  linea  di  demarcazione  segue tale confine verso sud sino ad
incrociare  il  Fosso  Leschione  che  percorre  verso  sud fino alla
confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine
della provincia di Roma e Latina.
    Continua  in  direttrice  est lungo il confine provinciale sino a
raggiungere  il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada
provinciale  che  costeggia  il  sopracitato  fosso e lungo la stessa
scavalca   la   s.s.  148,  circoscrive  il  perimetro  dell'impianto
enologico  Co.Pro.Vi.  e  a  ritroso  rifacendo  lo steso percorso si
ricongiunge  alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso
est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in localita' Colle dei
Marchigiani  in  comune  di  Cisterna  di  Latina e prosegue lungo la
stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.
    Risale  lungo  il  fosso  di  Cisterna  in  direzione  nord  sino
all'incrocio  con  la  strada  Cisterna-Cori,  segue  tale  strada in
direzione  nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori
in localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del
territorio  del  comune  di  Cori,  dapprima  in  direzione  sud, poi
sud-est,   quindi  verso  nord  e  nord-ovest  raggiunge  il  confine
provinciale  in prossimita' della strada Giulianello-Artena. Segue il
confine  provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine
tra   i   comuni  di  Artena  e  Lariano  nei  pressi  della  Fontana
Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca
di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di Fuori.
    Prosegue  quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi, dalla
quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo,
dapprima  in  direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi
in  localita'  Corzanello,  in  direzione  sud  sino  alla  localita'
Casella.  Di  tale localita' lascia il confine del comune di Zagarolo
per  discendere  verso  sud-ovest  sulla via dell'Acquafelice sino al
ponte  di  Pantano  dove si raccorda con la via Casilina in direzione
Roma sino ad incrociare il G.R.A.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata  «Frascati»,  devono  assicurare  al medesimo un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.
    Tuttavia,   solo   in   annate  eccezionalmente  sfavorevoli,  su
autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali,
sentito  il  parere  tecnico  dell'assessorato  all'agricoltura della
regione  Lazio,  tale  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo
potra' essere ridotto al 10%.
    Le   uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia  di  vino
«Frascati»   superiore  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  minimo di 11% e devono essere oggetto di denuncia
separata.
    La  zona  di spumantizzazione comprende l'intero territorio della
provincia di Roma.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del tipo «Spumante» debbono
assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 10% e devono essere oggetto di rivendicazione separata.
    Tali  uve  non  potranno  essere  in  alcun  caso  destinate alla
produzione  delle  altre  tipologie  della  denominazione  di origine
controllata «Frascati».
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto le pratiche leali e
costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
                               Art. 6.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Frascati»,
all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
      sapore:  sapido, morbido, fine, vellutato, «secco», «amabile» o
«abboccato»;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 gl;
      estratto non riduttore minimo: 15 gl.
    Il vino «Frascati» superiore, all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
      sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco»
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 gl;
      estratto non riduttore minimo: 15 gl.
    Il  vino  «Frascati»  cannellino  dovra'  essere  ottenuto da uve
raccolte  tardivamente  e  all'atto  dell'immissione  al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: paglierino intenso con riflessi dorati;
      odore: caratteristico che ricorda la frutta matura;
      sapore: tipico, sapido, dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 gl;
      estratto non riduttore minimo: 15 gl.
    Il  vino  «Frascati» Spumante all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino chiaro, limpido;
      odore: fine, caratteristico;
      sapore: armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      estratto non riduttore minimo: 15 gl;
      acidita' totale minima: 5,5 gl.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei
vini,  anche  su  proposta delle categorie interessate, di modificare
con   proprio   decreto  i  limiti  minimi  relativi  all'acidita'  e
all'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione  di origine controllata «Frascati» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e simili.
    Le   qualificazioni   «secco»,   «abboccato»  o  «amabile»,  sono
obbligatorie per le tipologie «tranquillo».
    Sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  il  vino  a
denominazione   di   origine  controllata  «Frascati»  puo'  figurare
l'annata di produzione delle uve.
    Tale  indicazione  e'  tuttavia  obbligatoria  per  la  tipologia
«Superiore».
                               Art. 8.
    I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene confezionato
il  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Frascati» per la
commercializzazione,  debbono  essere  di  capacita' consentita dalle
vigenti  leggi  e  comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con
tappo   di   sughero  o  materiale  inerte  ammesso  dalla  normativa
comunitaria e nazionale vigente.
    E' ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti
di vetro di capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc.
    Non  e'  consentito l'imbottigliamento in recipienti di capacita'
superiore a 1500 cc.
    E'  consentito  l'uso  del  fiasco  di  paglia  o similpaglia con
capacita'  fino  a  1500  cc, chiuso con tappo di sughero o materiale
inerte.
    Le  bottiglie,  conformi  alle  norme  vigenti  di legge, debbono
essere,   anche  per  quanto  riguarda  l'abbigliamento,  consone  ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.