IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
   DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
   DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
   1992, n. 164.
    Esaminata  la  domanda  inoltrata  dalla  Confederazione italiana
agricoltori  di Trapani, Coldiretti di Trapani, Unione agricoltori di
Trapani,  Lega  delle  cooperative  di  Trapani, A.G.C.I. di Trapani,
Unione  Cooperative  di  Trapani,  Federvini  di  Trapani, Fedrdoc di
Trapani,  Unione  italiana  vini  di  Trapani,  in data 3 marzo 2003,
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini «Erice»;
    Visto,  il  parere  favorevole  della regione Siciliana in merito
alla  richiesta  di  riconoscimento  dei  vini  a  D.O.C.  «Erice» in
sostituzione della I.G.T. «Colli Ericini»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  10 ottobre  1995,  e successive
modifiche,   con   il   quale  e'  stata  riconosciuta  l'Indicazione
geografica tipica Colli Ericini, ed in particolare l'art. 4, comma 1,
lettera a), che prevede la decadenza da Indicazione geografica tipica
nel  momento  stesso  in  cui  viene riconosciuta la denominazione di
origine  controllata recante il nome geografico o parte di esso della
I.G.T. in discorso;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Erice il giorno il febbraio 2004;
    Visto  il  parere  favorevole  della regione Siciliana - prot. n.
4151  del 14 giugno 2004 - in merito alla delimitazione della zona di
imbottigliamento  coincidente con la zona di vinificazione per i vini
di cui trattasi;
    Considerato che la regione stessa, con la nota sopra indicata, ha
fatto presente di aver provveduto a verificare la percentuale del 66%
di  rappresentativita',  stabilita nel decreto ministeriale 31 luglio
2003  recante  «modalita' e requisiti per la delimitazione della zona
di  imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C.
e  D.O.C.G.» e, che gli atti giustificativi sono depositati presso la
regione  Siciliana  Assessorato  agricoltura  e  foreste  - Direzione
interventi strutturali;
    Ha  espresso, nella riunione del 15 luglio 2004 parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
-  00187  Roma  -  entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.