IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164. Esaminata la domanda inoltrata dalla Confederazione italiana agricoltori di Trapani, Coldiretti di Trapani, Unione agricoltori di Trapani, Lega delle cooperative di Trapani, A.G.C.I. di Trapani, Unione Cooperative di Trapani, Federvini di Trapani, Fedrdoc di Trapani, Unione italiana vini di Trapani, in data 3 marzo 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»; Visto, il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a D.O.C. «Erice» in sostituzione della I.G.T. «Colli Ericini»; Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione geografica tipica Colli Ericini, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a), che prevede la decadenza da Indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico o parte di esso della I.G.T. in discorso; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice il giorno il febbraio 2004; Visto il parere favorevole della regione Siciliana - prot. n. 4151 del 14 giugno 2004 - in merito alla delimitazione della zona di imbottigliamento coincidente con la zona di vinificazione per i vini di cui trattasi; Considerato che la regione stessa, con la nota sopra indicata, ha fatto presente di aver provveduto a verificare la percentuale del 66% di rappresentativita', stabilita nel decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.» e, che gli atti giustificativi sono depositati presso la regione Siciliana Assessorato agricoltura e foreste - Direzione interventi strutturali; Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.