Art. 11. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali salvo che risultino «non rinnovabili», e' consentito, in favore delle imprese iscritte all'albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale nelle seguenti ipotesi: a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo; b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali; c) alle societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali; d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa gia' titolare di autorizzazioni internazionali; e) nel caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dall'albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.