Art. 11.
          Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

  1.  Il  trasferimento delle autorizzazioni internazionali salvo che
risultino  «non  rinnovabili», e' consentito, in favore delle imprese
iscritte  all'albo,  nel  rispetto  della  normativa  sulla idoneita'
professionale nelle seguenti ipotesi:
    a) in   caso   di   morte   dell'imprenditore   individuale,   le
autorizzazioni  sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia
stata   trasferita   l'impresa   di   autotrasporto,   per  causa  di
successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo;
    b)  alle  imprese  risultanti  dalla  trasformazione o fusione di
societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
    c) alle  societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di
autorizzazioni internazionali;
    d) al  cessionario  di  un'azienda  di  trasporto di impresa gia'
titolare di autorizzazioni internazionali;
    e) nel   caso   di   cessazione   dell'attivita'  dell'impresa  e
conseguente   cancellazione   dall'albo  con  contemporanea  cessione
dell'intero  parco  veicolare anche a piu' soggetti purche', nel caso
di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.