Art. 3.
Formazione    della    graduatoria   relativa   alle   autorizzazioni
                         multilaterali CEMT

  1.   La  graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  2  e'  formata
attribuendo i seguenti punti:
    a) 0,1  punti  per  ogni  veicolo  del tipo «piu' verde e sicuro»
(Euro  2) in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza,
rispetto  al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa
sia titolare;
    b) 0,2  punti  per  ogni  veicolo «Euro 3», o meno inquinante, in
disponibilita'  dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l'impresa  sia
titolare;
    c) 10  punti  per  la  prima  relazione  bilaterale  per la quale
l'impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell'anno  di
presentazione della domanda:
    d)  15  punti  per  ogni  ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
    e) 10  punti  per  ogni  autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda;
    f) i  punteggi  di  cui  alle  precedenti lettere c), d), e) sono
assegnati  solo  se  le  autorizzazioni  sono  rinnovabili per l'anno
successivo;
    g) 5 punti all'impresa iscritta al registro TIR;
    h) 0,3  punti  per  ogni  viaggio  di  assegnazione  fissa  fatto
dall'impresa  nell'anno di presentazione della domanda nell'area CEMT
extra UE/SEE;
    i) 0,5  punti  per  ogni viaggio effettuato, a carattere precario
dall'impresa nella stessa area;
    j) 1  punto  per  ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall'impresa  nell'anno  di presentazione della domanda, nella stessa
area.
  2. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»:
    a) quando  l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu'
di una autorizzazione bilaterale;
    b) quando  viene  effettuato  tra Paesi CEMT diversi dall'Italia,
escludendo  i  percorsi che comprendono sia il carico che il relativo
scarico nell'area dello Spazio economico europeo;
    c) quando  e'  effettuato  utilizzando  autorizzazioni  del  tipo
«Paesi terzi».
  3.  Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata solo
l'attivita'  effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli accordi
bilaterali,  stipulati  fra  l'Italia  ed  altri  singoli Paesi o con
autorizzazioni   CEMT,   con   esclusione  dell'attivita'  effettuata
all'interno dell'area dello Spazio economico europeo.