Art. 7.
    Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

  1.  Sentita  la  Consulta generale dell'autotrasporto, la divisione
APC3  stabilisce  per  quali  relazioni  di  traffico  possono essere
trasformate,   in  tutto  o  in  parte,  in  assegnazioni  fisse,  le
autorizzazioni   di  assegnazione  provvisoria  utilizzate  nell'anno
precedente.
  2.   Le   imprese   che  hanno  restituito  utilizzate  almeno  due
autorizzazioni  al  mese  in media, nel periodo che va dal 1° ottobre
dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della
domanda,  possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in
assegnazione fissa.
  3.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto  ed utilizzato autorizzazioni
internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in
assegnazione fissa per l'anno successivo.
  4.  Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa
o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione
del   50%  dell'intero  quantitativo  assegnato.  Le  restanti  quote
verranno  consegnate  una  volta  restituito  utilizzato il 60% della
prima quota rilasciata.