Art. 7. Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa» 1. Sentita la Consulta generale dell'autotrasporto, la divisione APC3 stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente. 2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa. 3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo. 4. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 60% della prima quota rilasciata.