Art. 8.
       Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

  1.  Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non impegnate
da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.
  2.  Possono  ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le
imprese  non  titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di
assegnazioni  fisse  gia'  utilizzate in misura non inferiore all'80%
nella relazione di traffico richiesta.
  3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti,  le  imprese  che  hanno  gia' regolarmente utilizzato
autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per
la prima volta.
  4.  L'impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere
precario,  non  ne  restituisca  utilizzate almeno il 60%, non potra'
ottenerne di ulteriori.
  5.  Per  le  relazioni  di  traffico nelle quali sono necessarie le
autorizzazioni  di  transito, le stesse debbono essere specificamente
richieste con apposite domande.